Statuto - FM 199.9 Ltd | associazione di promozione sociale - UNREGISTERED VERSION

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Statuto

PREAMBOLO


L’Atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione di Promozione Sociale FM 199.9 Ltd – Progetti per la vita sono stati redatti in data 28 luglio 2003 e registrati presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cassino, in data 29.07.2003 al n. 1501, serie 3; Codice Fiscale n.91013810600 attribuito dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Sora, in data 29.07.2003.
Le attività espletate dall’Associazione non rientrano nella qualificazione di esercizio di impresa in quanto l’Associazione medesima assume, per effetto degli artt. 6 del D.Lgs 460/1997 e 111 bis del D.P.R. 917/1986, le caratteristiche di Ente non commerciale.
Con deliberazione del 06.08.2003 l’Assemblea generale dava mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di predisporre la bozza di modifica dello statuto da portare in approvazione all’Assemblea dei Soci, e con deliberazione del 05.12.2003, la stessa Assemblea in seduta straordinaria ha approvato le modifiche statutarie proposte.
Con nota prot. n. 145 del 18.06.2005 veniva avanzata alla Regione Lazio, Direzione Generale Famiglia e Servizi Sociali, la richiesta di iscrizione al registro delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi degli articoli 7 della legge 07.12.2000, n. 383 e 9 della legge regionale 01.09.1999, n. 22. Conseguentemente l’Assessorato alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali della regione Lazio con nota prot. n. 91517 del 19.07.2005 chiedeva chiarimenti in merito ad alcuni articoli dello statuto dell’Associazione.
Ritenute giuste le osservazioni mosse dal suddetto Assessorato l’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, con deliberazione de 25 agosto 2005 apportava opportune modifiche ad alcuni articoli dello Statuto.
In virtù di dette modifiche il nuovo testo dello statuto risulta essere il seguente:

STATUTO


DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI



Articolo 1 -
È costituita l’Associazione denominata “FM 199.9 ltd - Progetti per la vita”.
L’Associazione assume la caratteristica di “Associazione di promozione sociale“ così come previsto dalla Legge 7 dicembre 2000, n.383 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 300 del 27.12.2000.
Gli scopi e le finalità dell’Associazione dovranno essere sempre adeguati alle normative di legge vigenti.
Essa è una libera Associazione di fatto, amministrativa¬mente autonoma, regolata a norma degli articoli. 36 e seguenti del Codice Civile. che si propone di svolgere attività ricreative e di tempo libero nei settori: cul¬tura, sport, formazione extrascolastica, turismo, promozione e solida¬rietà sociale, tutela ambientale e territorio.


Articolo 2 -
L’Associazione ha sede legale in Atina (FR) via Villa del Pesco n. 185.
L’Associazione potrà costituire sedi secondarie, amministrative ed operative in tutto il territorio nazionale ed europeo.

Articolo 3 -
L’Associazione non ha fini di lucro, né religiosi o politici, e i proventi delle proprie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.
Lo scopo dell'Associazione è di contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini aderenti ed alla più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rappor¬ti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali, e col¬lettive, alla tutela dell'ambiente e dei diritti del consumatore e, più in generale, del citta¬dino;
Sono compiti dell'Associazione :


a) -
favorire l'estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili tra Associazioni, Circoli ed altre organizzazioni democratiche mediante :
- ricerche sia nel territorio che fuori di esso
- pubblicazioni specifiche e/o correlate
- mostre e manifestazioni inerenti lo scopo sociale
- convegni e studi
b) -
Sviluppare materiale editoriale, multimediale, audiovisivo;
c) -
Collaborare con gli Enti pubblici e privati, con le Associazioni, le Fondazioni, le Società, le Cooperative, gli Organismi, nazionali ed esteri od consorziarsi con essi dove fosse necessario;
d) -
Promuovere ed organizzare, manifestazioni, spettacoli, iniziative, servizi e attività nei settori dello sport dilettantistico, del turismo, nella promozione e solidarietà sociale, nella cultura, nella formazione extra¬scolastica, e nelle attività ricreative, atte a soddisfare le esigenze di cono¬scenza e di ricreazione dei soci, ivi compresa l'attività di gestione di sale dì intrattenimento, somministrazione di alimenti e bevande, spaccio di prodotti dì interesse per i soci al fine di favorire forme di acquisto e di ri¬sparmio per gli associati, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti.
e) -
Contribuire, con l’organizzazione di spettacoli ed eventi culturali, al sostentamento di azioni umanitarie sociali ispirate agli ideali della pace e della solidarietà;
f) -
Rappresentanza e promozione di persone fisiche e/o societarie del mondo dello spettacolo e della scienza;
g) -
Distribuzione del materiale utile al raggiungimento dello scopo sociale;
i) -
Attività diverse commerciali di supporto al raggiungimento delle finalità statutarie.
L’Associazione, nell’ambito dell’oggetto sociale, può intrattenere rapporti bancari, richiedere fidi bancari, finanziamenti e mutui nonché acquisire beni immobili e mobili;
l) -
Avanzare proposte ad enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del territorio (comitati dì quar¬tiere, di settore, circoscrizionali, di scuola, di istituto, ecc.) per una ade¬guata programmazione culturale e di tutela del territorio;
m) -
Partecipare alla tutela dell'ambiente contro tutte le forme di inquinamento, delle acque, del suolo e dell'aria, da rumore, e degli ambienti di lavoro e di vita, attivando tutti i mezzi idonei allo scopo e previsti dalla normativa vigente in materia;
n) -
Promuovere la preservazione dei beni ambientali, paesaggistici e archeologici, anche in collaborazione di altre Associazioni di carattere Nazionale, mediante l’adozione di tutti gli strumenti consentiti dalla legge;
o) -
Concorrere alla divulgazione della cultura della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro e di vita, della protezione civile, attivando all’uopo specifici corsi, convegni, da tenersi anche in collaborazione di Enti, Istituti scolastici e similari, Associazioni di categoria e professionali;
p) -
Ricerca di contributi per il finanziamento delle attività sopra elencate

SOCI



Articolo 4 –
Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'Associazione e contribuisce alla realizzazione degli scopi sociali, partecipando all'atti¬vità istituzionale ed alla vita associativa senza limiti temporali.
I soci dell’Associazione si dividono in:
• Soci Fondatori - i presenti alla costituzione dell’Associazione e fanno parte della commissione disciplinare. Sono i garanti che le finalità dell’Associazione sono perseguite, ove per gravi motivi o le condizione sociali siano state modificate possono chiedere all’assemblea generale lo scioglimento della stessa e comunicarlo alle autorità competenti.
• Soci Ordinari - tutti coloro ammessi dal Consiglio Direttivo a partecipare alle attività dell’Associazione e che abbiano accettato, senza esclusione alcuna (onori ed oneri), quanto previsto e specificato nel presente Statuto e, se chiamati, abbiano assunto responsabilità all’interno dell’Associazione, e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota sociale annuale stabilita dal Comitato Direttivo. Hanno diritto al voto ed alla propria elezione nel consiglio direttivo.
• Presidenti onorari – persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e/o affermazione dell’Associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento della quota annuale.


Articolo 5 -
Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire al circolo tut¬ti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi.
Hanno diritto al voto i so¬ci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Nel caso in cui un socio non abbia la maggiore età questi è rappresentato, nel diritto di voto, da chi esercita la potestà di genitore.
Possono far parte dell’Associazione tutti, senza distinzione di sesso, condizione personale o sociale, d’opinione e credo politico e religioso.


Articolo 6 -
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo.
Dalla data di presentazione della domanda, il nuovo Socio può partecipare alla vita dell’Associazione, in attesa di deliberazione del Consi¬glio Direttivo.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Di¬rettivo comunicherà all'interessato le motivazioni dell'esclusione e questi avrà diritto di ricorrere davanti all'Assemblea dei soci che deciderà, in modo inappellabile, a maggioranza entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.


Articolo 7 -
Diritti dei Soci. Il socio ha diritto di partecipare al¬le attività programmate dell’Associazione tramite il Consiglio direttivo e secondo gli appositi regolamenti, ed a ricevere la tessera sociale.
Ha diritto a usufruire di tutti quei servizi messi a disposizione gratuitamente e, dietro versamento del relativo contributo, di quelli che richiedono la partecipazione economica degli Associati.
Tutti i soci possono promuovere iniziative ed attività le quali devono essere strettamente compatibili con le finalità previste dall'Associazione.
Le eventuali iniziative promosse dal socio devono essere approvate, a maggioranza semplice, dal Consiglio Direttivo.
Con apposito regolamento, emanato dal Consiglio Direttivo, saranno stabiliti i criteri per la gestione di queste attività.
Il socio maggiorenne ha diritto:
• di eleggere gli organi direttivi dell'Associazione e di essere eletto;
• di votare per l'approvazione e per le modifiche statutarie dell'Associazione;
• di essere informato sulle convocazioni assembleari e di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali secondo quanto stabilito dallo statuto.


Articolo 8 - Doveri dei soci.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale stabilita annual¬mente dal Comitato Direttivo..
I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regola¬menti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché ad avere comportamenti di correttezza e di buona fede nei confronti dell'Associazione, dei suoi organi e degli altri soci, tali da non contrastare con le fina¬lità dell'Associazione stessa.
Tutti i soci hanno il dovere di contribuire alla crescita dell’Associazione e al rafforzamento dei suoi valori per raggiungere le sue finalità.
Tutti i soci hanno il dovere di preservare e far preservare il buon nome dell’Associazione segnalando quei casi che potrebbero essere di nocumento alla sua immagine e ai suoi interessi sociali.


Articolo 9 - Dimissioni, decesso, espulsione

La qualità di socio dell’Associazione si perde con :

• il decesso
• le dimissioni
• l’espulsione



In caso di decesso la quota associativa non può essere trasferita, nei diritti e nei doveri ad altri.
I soci Ordinari possono rassegnare le dimissioni indirizzandole al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il mancato rinnovo della quota associativa, da parte dei soci Aderenti, vale come atto di dimissioni dall’Associazione.
I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:
• quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni e deliberazioni assunte dagli organi sociali;
• quando diventano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
• quando arrechino danni morali e materiali all’Associazione.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo e sono comunicate per iscritto al socio il quale ha la facoltà di appellarsi all'Assemblea che decide a maggioranza inappellabilmente.
L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, in seguito ad una violazione grave delle regole dello Statuto o allorché i fatti, le parole o gli scritti dell’interessato siano suscettibili di nuocere al buon nome dell’Associazione e comunicata alla commissione disciplinare.
L’espulsione è decisa con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti della commissione Disciplinare che potrà, anche, stabilire eventuali azioni legali e/o giudiziarie a difesa degli interessi dell’Associazione.
La commissione disciplinare può accogliere il ricorso del socio segnalato dalla direttivo e riabilitarlo nell’ambito delle attività dell’Associazione. ove lo ritenga opportuno.
La decisione della commissione disciplinare è inappellabile ed assume carattere definitivo.


QUOTE



Articolo 10 –
Tutti i soci, ad esclusione degli Onorari, dovranno versare una quota associativa annua il cui ammontare sarà stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo.
A fronte del versamento della quota verrà rilasciata la tessera associativa.
La quota deve essere versata entro i primi tre mesi dell’anno sociale ( 31 marzo ) per i rinnovi o al momento della sottoscrizione della domanda per l’ammissione a socio aderente.
I nuovi soci, fino a sessanta giorni della fine dell’anno solare, devono pagare l’intera quota annua. Le domande presentate negli ultimi due mesi dell’anno solare saranno considerate valide per l’intero anno successivo.


PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI



Articolo 11 -
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:


• Beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
• Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
• Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.


Le entrate dell’Associazione sono costituite da:


• Quote e contributi degli associati;
• Contributi versati dai soci per le manifestazioni speciali;
• Contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, delle Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
• Contributi dell’Unione Europea e d’organismi internazionali;
• Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
• Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi associativi;
• Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
• Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, esibizioni musicali, organizzazioni di mostre, eventi di qualsiasi genere culturale o non, corsi di formazione ecc…
• Ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.


Articolo 12 -
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, ne sono trasmissibili per atti tra vivi.
La quota sociale non è rivalutabile.


BILANCIO



Articolo 13 -
L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Tuttavia il primo esercizio si estenderà dalla data di costituzione dell’Associazione al trentuno dicembre immediatamente successivo.
Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario deve essere pre¬sentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno suc¬cessivo.


Articolo 14 -
Eventuali residui di bilancio saranno destinati:
- il 10% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti di attrezzature.
È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.


ORGANI



Articolo 15 -
Sono organi dell’Associazione:


• L’Assemblea generale
• Il Consiglio Direttivo
• Il Presidente del Consiglio Direttivo
• Collegio dei revisori dei conti
• Commissione disciplinare


Articolo 16 – Assemblea Generale

L’Assemblea Generale rappresenta l’intero sodalizio e tutta la compagine sociale. Le sue deliberazioni, se assunte in conformità con lo statuto, sono vincolanti per i soci.
L’Assemblea dei soci è composta da tutte le categorie di soci, e può essere convocata in modalità ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, assistito da un segretario eletto ai sensi del presente Statuto.
Le Assemblee Ordinarie sono convocate almeno quindici giorni prima della data della riunione dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso inviato con mezzi ritenuti più idonei, tra i quali posta ordinaria, raccomandata postale, telefax, e-mail, avviso telefonico.
L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo in cui si dovrà svolgere l'as¬semblea e l'ordine del giorno della seduta.
Le Assemblee Straordinarie sono convocate almeno 5 giorni prima della data della riunione dal Presidente del Consiglio Direttivo e/o da delibera del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene ricevuta la richiesta.


Articolo 17 –
Validità e lavori dell’assemblea
Le Assemblee sia Ordinaria che Straordinaria sono ritenute valide:


• in prima convocazione - quando siano presenti almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci;
• in seconda convocazione - qualunque sia il numero dei presen¬ti e può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.


Le deliberazioni delle Assemblee sono prese con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni delle assemblee per le variazioni dello Statuto e dello scioglimento dell’Associazione sono prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto.
Le votazioni in assemblea si esplicano con il metodo del voto palese tranne quando un terzo dei presenti, con motivazione scritta da mettere a verbale, chiede lo scrutinio segreto.
La votazione con il metodo dello scrutinio segreto è, comunque, obbligatoria quando verte sul nome di uno o più soci.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione della relazione annuale morale dell’Associazione e del rendiconto economico – finanziario.

Articolo 18 -
Ogni membro dell’Assemblea è portatore di un voto.
Le deleghe sono ammesse, non più di una, da socio ordinario a socio ordinario.
Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell’Assemblea entro quindici minuti prima dell’inizio dei lavori sottoscritte dal delegante e dal delegato per accettazione.


Articolo 19 -
Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare su apposi¬to verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presi¬dente.
I Verbali potranno essere consultati dai soci a richiesta con diritto di trarne copia.

Articolo 20 -
L'Assemblea straordinaria è convocata:
• per deliberare sulle modifiche statutarie;
• per deliberare sullo scioglimento o liquidazione dell’Associazione;
• ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, lo ritenga necessario;
• ogni volta ne faccia richiesta il Collegio sindacale o almeno un quin¬to dei soci.
Le deliberazioni sono valide se sono approvate dal¬la maggioranza dei presenti.

Articolo 21 -
I compiti dell'Assemblea sono:
• approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
• eleggere il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
• eleggere il Collegio sindacale;
• approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e pre¬ventivo, nonché la devoluzione dell'eventuale residuo attivo dello stesso;
• eleggere la commissione elettorale nella fase di elezione degli orga¬ni direttivi.

Articolo 22 –
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque fino ad un massimo di 13 membri eletti tra i soci.
Esso è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da due Consiglieri .
Il numero dei componenti il Consiglio di Presidenza potrà essere am¬pliato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, sulla base del numero de¬gli iscritti e delle esigenze dell'Associazione.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dell’Associazione, purché non concorrono alla carica di presidente e durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili .
Qualora uno o più membri dovessero venire a mancare, escluso il Presidente, il Consiglio Direttivo coopterà i sostituti tra i soci fondatori e ordinari sempreché ne siano rimasti in carica la maggioranza.
Qualora la mancanza di membri produca una composizione del Consiglio Direttivo di minoranza rispetto alla composizione originale, il presidente, dovrà indire nuove elezioni entro trenta giorni dal verificarsi della nuova situazione.
I Consiglieri cooptati durano in carica fino alla scadenza degli altri membri eletti.

Articolo 23 –
Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
È responsabile esecutivo di tutte le attività dell’Associazione e delle decisioni del Consiglio Direttivo.
È garante e responsabile del rispetto dello statuto e dei regolamenti ed ha potere di censura.
Nomina, su delibera del Consiglio Direttivo o autonomamente se quest’ultimo non decide in un senso o in un altro, il tesoriere/contabile, commissioni, comitati, responsabili e professionisti addetti ai servizi e all’assistenza nonché avvocati e procuratori alle liti.
Nomina direttamente il Segretario, può effettuare pagamenti o acquisti o compensi, compatibilmente con le risorse a disposizione, emana direttive e cura i rapporti istituzionali con l’esterno.
Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica cinque (5) anni ed è rieleggibile.
Il presidente viene eletto direttamente dall’assemblea dei soci, ed è designato presidente colui che raccoglie il maggior numero di voti tra i vari canditati alla presidenza.
La carica di presidente può decadere:
a) Per decesso o per gravi condizioni di salute che possano condizionare le capacità di intendere e volere dello stesso;
b) Qualora il presidente si dimetta e le proprie dimissioni vengano accolte da i due terzi del consiglio direttivo o siano irrevocabili;
c) Se i due terzi dell’Assemblea dei Soci ed il direttivo sottoscrivono un atto di sfiducia.
In questi casi il vice presidente in carica indice nuove elezioni che devono essere svolte entro quindici (15) giorni.

Articolo 24 –
Funzioni e poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri più ampi d’ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento dei fini dell’Associazione.
Decide le attività dell’Associazione ed in particolare:
• Quote associative di iscrizione;
• Contributi associativi per i servizi onerosi:
• Contributi straordinari;
• Destinazione dei finanziamenti pubblici e privati;
• Nomina di commissioni di lavoro;
• Nomina di comitati organizzativi;
• Eventuali compensi per i responsabili e i membri delle commissioni e comitati;
• approvare i regolamenti dell’Associazione;
• Compensi per i professionisti e responsabili chiamati a funzioni di servizio e assistenza;
• Redazione della relazione economica e morale degli esercizi sociali;
• Redazione all’assemblea del piano economico degli esercizi sociali;
• Calendario delle riunioni del Consiglio;
• Promozione ed organizzazione delle manifestazioni ed in genere di tutte le attività del sodalizio;
• Promozione ed organizzazione delle azioni sociali e popolari da sostenere in ordine alla tutela dell'ambiente, dei diritti del consumatore, e in generale, dei cittadini, e delle iniziative umanitarie e di solidarietà da sostenere in conformità delle finalità istituzionali prefissati dall'Associazione;
• Accettazione di nuovi soci ordinari e ratifica delle domande di iscrizione dei soci;
• Quant’altro sia utile e doveroso per il raggiungimento dei fini sociali.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Vice Presidente e nomina la commissione disciplinare.

Articolo 25 –
Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che egli lo riterrà opportuno, oppure su richiesta scritta da parte di almeno due dei suoi membri.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e con voto palese tranne quando si debba decidere su questioni che riguardino la persona di uno dei suoi membri nel qual caso si procederà a scrutino segreto.
Ogni seduta del Consiglio per essere valida deve avere la presenza di al¬meno tre membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 26 –
Il vice Presidente.
Il Vice Presidente Vicario collabora con il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Egli potrà essere di volta in volta delegato dal Presidente a rappresentarlo od a svolgere particolari incarichi.

Articolo 27 –
Il Segretario dell'Associazione
Il Segretario ha i seguenti compiti:
• Cura e conserva tutti gli atti amministrativi e associativi;
• Redige, cura e conserva il libro verbale del Consiglio Direttivo;
• Cura e conserva il libro verbale delle Assemblee;
• Istruisce le domande dei nuovi soci ordinari;
• Istruisce, cura e conserva le domande di iscrizione dei soci aderenti;
• Cura e conserva gli archivi dell’Associazione;
• E’ responsabile dell’apertura, chiusura e mantenimento degli uffici associativi;
• Esegue tutti gli incarichi particolari che di volta in volta gli verranno assegnati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
• Segue la corretta attuazione d’ogni iniziativa associativa;


Articolo 28 –
Contabile/Tesoriere
Le responsabilità ed i compiti del contabile/tesoriere sono i seguenti:
• Gestire e curare la regolare tenuta dei registri sociali e contabili.
• Tenere l’ordinaria amministrazione e curarne la regolare gestione di cassa riferendo costantemente al presidente;
• Effettuare i mandati di pagamento delle spese correnti;
• Controfirmare, unitamente al Presidente, ed effettuare i mandati di pagamento delle spese stabilite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
• affiancare il presidente nei rapporti con gli istituti di credito e similari;
• Predisporre la spesa previsionale annuale e il rendiconto economico – finanziario;
• Curare e gestire la posizione economica nei rapporti con gli associati ed i terzi e quindi riferirne al Presidente.

Articolo 29 –
Responsabile dei servizi
È l’associato nominato dal Consiglio Direttivo per seguire e curare le assistenze e i servizi messi in essere dall’Associazione.
La sua responsabilità principale è quella di mantenere un collegamento costruttivo e corretto tra le esigenze degli associati e le linee direttrici dell’Associazione.
Collabora strettamente con il Segretario Generale ed ha libero accesso agli uffici associativi.
Il Consiglio Direttivo o il Presidente, al momento della nomina, indicherà compiti e responsabilità precise ed eventuali compensi.
Risponde delle sue azioni direttamente al Presidente dell’Associazione.

Articolo 30 –
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi dei quali uno è Presidente e due sono Consiglieri effettivi, più due membri supplenti.
I membri vengono eletti dall’Assemblea tra i soci ordinari purché non ricoprano altre cariche sociali, durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori esercita il controllo della gestione contabile dell’Associazione; accerta la rispondenza dei rendiconti; accerta la consistenza di cassa, l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale; riferisce al Consiglio Direttivo sulla gestione amministrativa e contesta gli addebiti nei confronti delle irregolarità dell’Associazione e agisce secondo quanto disposto dalle leggi e dal Codice Civile.
Il Collegio Sindacale ha l’obbligo di presentare ogni anno una relazione dettagliata sulla gestione dell’Associazione da presentare all’Assemblea.

Articolo 31 –
Ulteriori cariche
Il Consiglio Direttivo o il Presidente hanno la facoltà di attribuire cariche particolari ai soci aderenti allo scopo di promuovere lo sviluppo dell’Associazione.
L’attribuzione dovrà prevedere compiti, responsabilità ed eventuali compensi.

Articolo 32 –
Compensi
Tutti i membri degli Organi Sociali, ad esclusione del Responsabile dei Servizi, svolgono le loro funzioni in forma volontaria e gratuita ma ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione.

Articolo 33 –
Disciplina, diritti ed altre agevolazioni
All’Associazione competono la disciplina fiscale, diritti e agevolazioni previste dalla Legge, ed in particolare quanto stabilito dal D.lg.vo 460/97 e della Legge 383/2000.

Articolo 34 –
Scioglimento.
La decisione dello scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno tre quinti (3/5) dei soci presenti in Assemblea.
In caso di scioglimento l'Assemblea delibera, con la maggioranza prevista dall'art. 17, sulla destinazione del patrimonio sociale, dedotte le passività. E’ fatto comunque obbligo, ai sensi dell’art. 111, comma 4 quinques del T.U.I.R. e art. 4, comma 5, D.P.R. n. 633/1972,di devolvere il patrimonio dell’Associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, cessazione o estinzione, ad altra associazione con finalità analoga o avente fine di pubblica utilità.
Esaurita la procedura di scioglimento, i fondi residui e i ricavi dei realizzi saranno destinati, alle associazioni di cui al comma precedente, ai sensi del disposto di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 di¬cembre 1996 n. 662.
Per le operazioni di liquidazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone compiti, limiti e compensi.
Il liquidatore e/o i liquidatori opereranno secondo la normativa di legge vigente.

Articolo 35 –
Rinvio e Foro competente
Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono le direttive emanate dal Consiglio di Presidenza e ratificate dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti, e per tutto quanto non previsto si applicano le norme di leggi vigenti e del Codice Civile.
Per tutte le azioni attive e passive dell’Associazione il Foro competente è quello del Tribunale di Cassino.


Il PRESIDENTE


Franco Monticelli


IL SEGRETARIO

Massimo Antonelli


Registrato presso l’Agenzia delle entrate – ufficio di Sora (FR) – il 26.08.2005 al n. 983, serie 3

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